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Domande frequenti

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L’acquisizione di crediti ECM è obbligatoria?

L’obbligatorietà della formazione continua è stabilita dall’articolo 16-quater del D.Lgs.502/1992 che, nel comma 1 recita: “La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista per conto di aziende ospedaliere, università, unità sanitarie locali e strutture sanitarie private.”

Cosa succede se non sono in regola con gli ECM?

Il mancato conseguimento dei crediti ECM può risultare penalizzante in termini economici per il personale sanitario dipendente che potrebbe vedersi decurtata la parte variabile dello stipendio, mentre le strutture private che impiegano personale non in regola con l’ECM potrebbero perdere la convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. La legge 214/2011 sancisce che “La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale viene sanzionato.”

Le spese per la formazione sono deducibili?

Una fiscalità più vantaggiosa permette ora ai liberi professionisti di dedurre integralmente le spese per la formazione. La legge 81/2017 , detta anche “il Jobs Act del lavoro autonomo”, ha modificato le precedenti disposizioni stabilendo che le spese sostenute per l’iscrizione a master e corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili al 100% dal reddito di lavoro autonomo fino ad un massimo di 10.000 euro all’anno.

Quanti crediti ECM bisogna acquisire?

La Commissione Nazionale per la formazione continua, presieduta dal ministro della Salute, è l’organo direttivo del sistema ECM che definisce gli obiettivi formativi nazionali. Stabilisce che i professionisti della Sanità devono obbligatoriamente acquisire crediti ECM su base triennale. Per il triennio in corso (2020/2022) ha confermato in 150 il numero complessivo di crediti da acquisire, abolendo il precedente limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l’anno. Ogni professionista può gestire in autonomia la distribuzione triennale dei crediti.

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